Il quadro regolamentare MIFID II e le sue implicazioni
Per capire cosa sia oggi la “Consulenza Finanziaria” è necessario intraprendere un excursus normativo, non di poco conto, che parte dalla Legge n. 1/1991 (Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizione sull’organizzazione dei mercati mobiliari) e termina con il recepimento della MIFID II nei vari Paesi europei, un intervento lungo migliaia di righe. Analizzando il tutto secondo uno schema decrescente, MIFID II, entrata in vigore il 3 gennaio 2018, rappresenta una sorta di upgrade alla MIFID I, dal momento che prevede una correzione alle norme riguardanti:
- Consulenza finanziaria indipendente
- Trasparenza informativa sui costi degli strumenti finanziari
- Trasparenza sulle transazioni
- Rafforzamento a monte (product governance) dei concetti di “adeguatezza” e “appropriatezza”
Elemento soggettivo ed elemento oggettivo
Queste tematiche erano già comprese all’interno della Direttiva 2006/73/CE (MIFID I), recepita nell’ordinamento italiano con il decreto EuroSim e la legge Draghi (TUF). Tale passaggio normativo definiva la consulenza finanziaria come un crogiolo tra un elemento soggettivo ed uno oggettivo:
- Soggettivo: la prestazione di raccomandazioni “personalizzate” alla clientela, dietro diretta richiesta del cliente o per iniziativa del prestatore del servizio (consulente)
- Oggettivo: raccomandazioni che riguardano una o più operazioni relative a uno o più strumenti finanziari (da non fraintendersi con una consulenza generica che non rientra in questa fattispecie).
Si definisce “personalizzata” la consulenza presentata come adatta per il cliente o basata sulla considerazione delle caratteristiche dello stesso; non la si definisce tale se è diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione (es: lo stand che pubblicizza un determinato strumento finanziario presso un road show bancario non svolge servizio di consulenza finanziaria, bensì una mera attività di marketing). L’elemento soggettivo si traduce inoltre con gli obblighi informativi che comportano controlli di appropriatezza ed adeguatezza che il consulente o l’intermediario deve porre in essere nel momento in cui è chiamato a profilare il cliente. Nello specifico, l’appropriatezza richiede il test del livello di esperienza e conoscenza del cliente affinché possa aver ben chiaro quali sono i rischi che lo strumento finanziario comporta. Per l’adeguatezza, invece, l’intermediario oltre a ricevere informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza, deve anche verificare che il servizio offerto rispetti gli obiettivi di investimento del cliente, la sua propensione/avversione al rischio, la verifica sia del suo fabbisogno che della sua situazione finanziaria.
Cosa è cambiato
Andando a leggere la normativa precedente, sembrerebbe che la MIFID I abbia già tutti gli elementi citati nella premessa. Tuttavia, il nocciolo della questione è proprio il passaggio dal livello comunitario a quello “Country to Country”. Senza soffermarsi sulla gerarchia e sul recepimento, va da sé che vi sono stati piccoli aggiustamenti, modifiche, nel passaggio dalla normativa comunitaria a quella domestica e che, nonostante siano state fornite regole rigorose, le crisi degli ultimi 10 anni hanno reso necessaria una revisione per aggiornare e migliorare le regole vigenti.
La MIFID I ha ispirato la nuova veste del consulente che presta un’attività di consulenza finanziaria su base indipendente, ossia, in totale assenza di possibili conflitti di interesse tra quelle che sono le esigenze del cliente e quelle dell’intermediario. Con la MIFID II non viene superata questa visione ma si prevede che accanto alla consulenza che opera in condizioni di “possibile” conflitto di interesse possa ergersi una consulenza indipendente, in effetti sembra che questo rafforzamento avvenuto con la MIFID II abbia portato anche in Italia alla nascita di nuovi “intermediari indipendenti”.
La somma tra MIFID I e MIFID II, ha come risultato quattro tipi di consulenza, distinguibili in base alle diverse combinazioni tra elemento soggettivo ed oggettivo:
- Una consulenza che richiede la personalizzazione e può avere ad oggetto uno o più strumenti finanziari
- Una consulenza generica che prescinde dalla personalizzazione ma mira a consigliare un determinato strumento finanziario al pubblico
- Una consulenza personalizzata, ma senza alcun fine di spingere verso un determinato strumento od operazione finanziaria
- Una consulenza circoscritta ai prodotti o strumenti finanziari collocabili dall’Intermediario